18 Dicembre 2024
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Statuto

STATUTO

EQUILIBRI – CIRCOLO DEI LETTORI DI ELMAS ODV

Piazza di Chiesa 3 . 09067 ELMAS (CA)

Codice fiscale N°92165400927 – Registro Generale del Volontariato – Sardegna N° 1956

(approvato dall’Assemblea dei Soci del 9.10.2020)

ART. 1 – Denominazione e sede

  1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato EQUILIBRI – CIRCOLO DEI LETTORI DI ELMAS ODV, che assume la forma giuridica di associazione.
  2. L’associazione ha sede legale nel comune di ELMAS (Cagliari). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  3. L’associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Finalità e Attività

  1. L’Associazione svolge attività di volontariato nel campo della cultura in generale, con particolare riferimento alla promozione della lettura, alla conoscenza e alla diffusione del libro, quale strumento fondamentale di crescita culturale e civile della comunità. A tale scopo si promuovono iniziative e occasioni d’incontro utilizzando i diversi strumenti culturali legati al libro e alla lettura, quali cinema, musica, arte ed editoria.
  2. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività d’interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
  • Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;

In particolare l’associazione si propone di:

  • stimolare la diffusione della lettura e l’offerta di libri in tutte le forme;
  • aggregare i lettori in una “società civile” che sappia attirare l’attenzione di tutti – a partire dalle istituzioni – sull’importanza della lettura per la crescita civile, sociale ed economica;
  • coinvolgere attivamente i lettori nelle proprie iniziative, favorendone la partecipazione e la collaborazione, senza alcuna discriminazione di appartenenza culturale, politica o religiosa;
  • aprirsi ed essere disponibili a collaborare con altre associazioni ed enti, presenti sul territorio, per la promozione della lettura, in particolare la Scuola e la Biblioteca Comunale, quali primari presìdi istituzionali nel territorio nel campo della promozione della cultura.
  • essere indipendenti da ogni partito e movimento politico;
  • organizzare attività, manifestazioni, iniziative, anche per conto terzi, comunque ricomprese negli scopi statutari;
  • incentivare attività di partenariato e scambi culturali in genere;
  1. Le attività dell’organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Per il perseguimento dei propri scopi, l’organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e affiancare iniziative di enti pubblici e privati.
  3. 3 – Attività diverse
  4. L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle d’interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

  1. L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  1. L’organizzazione è a carattere aperto. La struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali; gli stessi principi e criteri non discriminatori vigono per l’ammissione dei nuovi soci.
  2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione.
  3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato, comunicata allo stesso e registrata nel libro degli associati.
  5. Gli associati cessano di appartenere all’organizzazione per:
  • dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;
  • mancato versamento della quota associativa;
  • morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge
  • esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
  1. Il provvedimento motivato di rigetto della domanda di ammissione o di espulsione deve essere comunicato con PEC o per raccomandata A.R. Avverso il provvedimento, l’interessato può ricorrere all’Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
  2. Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
  • partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  • godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  • esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
  1. Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
  • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
  • non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.

ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

  1. L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.
  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato.
  5. L’organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
  6. L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Organi sociali, gratuità e durata

  1. Sono organi dell’organizzazione:
  • Assemblea degli associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 – Assemblea

  1. L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
  2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
  3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail o tramite sms o tramite whatsapp o applicativo simile.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario.
  5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
  6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
  7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  8. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
  9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  10. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  11. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  12. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno il due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
  13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  14. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione ed è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
  2. L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde e dalla quale può essere revocato.
  3. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
  4. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. La convocazione va inviata per iscritto o tramite e-mail o tramite sms o tramite whatsapp o applicativo simile, con un preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  6. L’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
  • elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente e l’amministratore;
  • amministra l’organizzazione e predispone il bilancio d’esercizio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea;
  • realizza il programma di lavoro, coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore.

ART. 11 – Il Presidente

  1. Il presidente dell’organizzazione, che è anche presidente dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.
  2. Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
  3. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
  4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017.

ART. 13  – Organo di Revisione legale dei conti

  1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 14 – Risorse

  1. L’organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

ART. 15 – Bilancio d’esercizio

  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti a norma del D. Lgs. 117/2017.
  3. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro il 30 aprile.
  4. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 – Bilancio sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

  1. L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

  1. L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – Statuto

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

ART. 21 – Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
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1 commento

  1. Quanto meno quando i decreti permetteranno l’apertura a pieno regime, la Biblioteca universitaria di Cagliari è interessata a collaborazioni.
    Inoltre, nello specifico si potrebbe approntare un progetto Biblioteche fuori di sé all’Aeroporto (rivitalizzando un tipico non-luogo), cercando pure di ottenere qualche spazio nei capannoni per il vario materiale soprattutto periodico che è problematico conservare e rendere fruibile nella sede centrale.
    Grazie

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